I motivi di una vergognosa sentenza
Strage di Brescia: guida alle motivazioni della sentenza 2010
Per facilitare la lettura delle 435 pagine della sentenza inerente l’ultimo processo sulla strage di Brescia, abbiamo pensato ad una guida più breve che riassuma i nodi centrali del documento. Il lavoro segue il percorso indicato dalla Corte d’Assise di Brescia nella ricostruzione della logica che ha portato all’assoluzione di tutti gli imputati.
GLI IMPUTATI E L’IMPIANTO ACCUSATORIO
Gli imputati nell’attuale processo sono Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo, Tramonte Maurizio, Rauti Giuseppe Umberto e Delfino Francesco. Tutti sono accusati in concorso tra loro e con altre persone, tra cui Digilio Carlo (deceduto), allo scopo di:
1)attentare alla sicurezza interna dello Stato, appartenendo Rauti, Maggi, Zorzi e Tramonte all’organizzazione eversiva Ordine Nuovo, ed in particolare: Rauti (quale esponente di vertice della citata organizzazione eversiva) promuovendo l’attentato nell’ambito della pianificazione di una serie di azioni terroristiche, Maggi Carlo Maria svolgendo funzioni organizzative e di direzione, Zorzi Delfo attivandosi per procurare l’ordigno, Tramonte Maurizio partecipando alle riunioni in cui l’attentato veniva organizzato e offrendo la sua disponibilità a collocare l’ordigno medesimo, Delfino Francesco partecipando a riunioni nelle quali l’attentato veniva organizzato e comunque non impedendo, quale ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, che lo stesso venisse portato a compimento e Maifredi Giovanni (per il quale si è proceduto separatamente) custodendo, nei giorni immediatamente antecedenti l’esecuzione dell’atto terroristico, l’ordigno destinato all’attentato.
2)A causa di ciò essi cagionavano una strage in piazza della Loggia, a Brescia, nel corso di una manifestazione indetta dal Comitato Permanente Antifascista e dalle segreterie provinciali della Cgil, Cisl e Uil collocando un ordigno esplosivo in un cestino metallico porta rifiuti aderente ad una colonna dei portici delimitanti la piazza, e provocandone l’esplosione, causando così la morte di otto persone e il ferimento di altre centodue.
3)In particolare, Tramonte viene accusato anche di calunnia ai danni del vice questore della polizia di stato, Lelio Di Stasio, indicato con il nome di “Alberto” e accusato dall’imputato, quale responsabile della sua infiltrazione negli ambienti dell’estrema destra eversiva nel periodo 1968-1975, di non aver impedito l’esecuzione dell’attentato in Piazza Loggia nonostante fosse stato informato per tempo da Tramonte stesso.
MOTIVI GENERALI DELLA SENTENZA
Dopo aver ricostruito brevemente la vicenda della strage e i risultati dei precedenti processi, la Corte d’Assise illustra la storia giuridica da cui prende le mosse la terza inchiesta relativa alla strage di Piazza Loggia e il processo che ne è seguito, iniziato il 25 novembre 2008.
Le indagini, avviatesi nel 1993, si sono basate per lungo tempo sulle dichiarazioni di Tramonte, smentite tuttavia dall’imputato nel corso del dibattimento e comunque non utilizzabili nei confronti degli altri imputati a causa del principio giuridico del “contraddittorio nella formazione della prova”: dal momento che l’acquisizione delle dichiarazioni precedenti di Tramonte è stata negata dalle altre parti accusate, queste possono essere utilizzate solo per verificare l’attendibilità o meno di Tramonte stesso. In generale, le dichiarazioni passate di ciascun imputato (sebbene acquisite) sono utilizzabili solo nei confronti di chi le ha rese e non degli altri, non avendo prestato il loro consenso all’utilizzazione.
Non è stata inoltre consentita l’acquisizione integrale dei precedenti procedimenti sia su Piazza Loggia che su Piazza Fontana, che quindi hanno valenza solo per chi non si è opposto alla loro utilizzazione.
Inoltre, la Corte rileva le difficoltà derivanti dall’assunzione di testimonianze di oltre trent’anni fa e dal tentativo di ricostruire, attraverso il ricordo, vicende da cui è passato molto tempo.
Nel complesso, “i risultati, in termini di ricostruzione del fatto, appaiono potenzialmente schizofrenici”. Il processo penale, anche in base alle regole giuridiche oggi vigenti, può non ricostruire l’organicità del fatto e dell’episodio, inserendo dunque tutti gli imputati in un medesimo contesto, ma valuta singolarmente ciascun accusato ricostruendo un fatto differente per ciascuno: ciò cui si può giungere non è la verità dell’avvenimento, ma solo una verità giudiziaria per ogni imputato del medesimo reato. “Anche alla luce delle regole processuali da ultimo affermatisi, si è preferito assicurare al cittadino chiamato a difendersi dall’accusa in ordine ad un determinato reato, la possibilità di difendersi nella sua massima estensione, attribuendogli la possibilità di paralizzare la valenza probatoria di quegli elementi che lo hanno visto assente al momento della loro acquisizione”.
Gli stessi principi valgono per le sentenze passate in giudicato, le quali di per sé sono senza valore, ma necessitano di essere supportate da altri elementi che ne diano riscontro, senza in ogni caso vanificare il principio del contraddittorio: le dichiarazioni di un teste o un imputato rese nei procedimenti o nelle indagini passate devono essere rinnovate nel corso del procedimento a carico del soggetto contro cui le si voglia utilizzare.
LE DICHIARAZIONI DI CARLO DIGILIO
La Corte d’Assise, nella confutazione dell’impianto accusatorio, parte dall’analisi del principale elemento probatorio a carico di Maggi, Rauti e Zorzi, ovvero le dichiarazioni rese dal 1992 al 2002 da Carlo Digilio. Infatti, partendo dai principi sopra illustrati, consegue che le dichiarazioni di Tramonte sono in parte inutilizzabili; la Pubblica Accusa ha allora valorizzato quanto detto da Digilio in qualità di imputato di reato connesso, per un breve periodo di teste e poi coimputato del medesimo reato, all’interno di diversi procedimenti. Nel processo sono transitate tutte le dichiarazioni rese in istruttoria, non essendosi le parti opposte. Tuttavia anche queste devono essere supportate da altri elementi per valere come prova.
Vengono ricostruite le vicende processuali di Digilio dal 1982 (anno in cui viene arrestato per detenzione di munizioni), alla latitanza a Santo Domingo, terminata nel 1992 con il rimpatrio e l’arresto in Italia. La Corte poi concentra la propria attenzione sull’evoluzione e i contenuti delle dichiarazioni rese da Digilio nel periodo compreso tra il ’92 e il 2002, suddividendo in cinque parti (“Dal 1992 al colloquio con Maggi”, “Dal colloquio registrato con Maggi all’ictus”, “Dall’ictus alle prime rivelazioni sulla strage di Piazza Loggia”, “Le dichiarazioni sulla strage di Brescia fino all’incidente probatorio” e “L’incidente probatorio”) l’evoluzione del narrato, riportando stralci delle udienze e degli interrogatori avvenuti nel periodo preso in esame, concentrando l’attenzione sulle dichiarazioni relative alla strage di Brescia date nelle diverse sedi in cui Digilio è stato sentito.
La Corte procede poi alla valutazione circa l’attendibilità di quanto riferito dal teste/imputato, considerando con particolare attenzione la sua condizione di concorrente nello stesso reato, da valutare dunque come potenzialmente interessato ad un determinato esito del processo.
Vanno anzitutto considerate le condizioni psicologiche, economiche e fisiche del collaborante: egli appare già prima e, soprattutto, dopo l’ictus (maggio 1995) in una situazione di debolezza estrema sia fisica che economica, trovandosi quindi a dipendere dai vantaggi dati dal programma di protezione; si rileva inoltre una fragilità anche psichica, nelle ripetute crisi dovute all’ictus, nell’alternanza di lucidità e confusione e infine anche nelle pressioni degli inquirenti (a parere della Corte rappresentate dalle supposte minacce di perdere i benefici del programma di protezione), a partire dall’aprile ’96 in poi. Questo causa forti dubbi circa la validità delle dichiarazioni rese nel periodo successivo all’ictus, anche alla luce di quanto affermato da Digilio nel febbraio ’95 riguardo il fatto che sosteneva di aver detto tutto ciò che sapeva.
C’è inoltre un’inattendibilità ancora più forte secondo la Corte dal punto di vista della completezza e coerenza logica sia nei contenuti, sia nella genesi del narrato.
Si registra infatti la rivelazione di elementi secondari prima della dichiarazione circa quelli più importanti. “La sensazione che si ha è quella che il racconto non sia spontaneamente narrato così come è ricordato dal collaborante ma che sia stato volutamente centellinato, in maniera da fornire agli inquirenti elementi sempre più rilevanti”.
Un terzo elemento che suscita dubbio è inerente i contenuti delle dichiarazioni, che vertono su cinque principali punti:
1)La cosiddetta “cena di Rovigo”, sulla quale vengono fornite diverse versioni riguardo lo svolgimento, il periodo in cui si è tenuta, i presenti e le finalità (sulla base di quanto dice essergli stato riferito da chi vi ha partecipato direttamente).
2)La “cena di Colognola”, anche qui nel corso del tempo varia il periodo di svolgimento e i partecipanti (a seconda di quanto riferitogli da terzi, non avendovi lui partecipato).
3)La valigetta in via Stella e la partenza di Soffiati: vengono fornite diverse versioni circa il materiale e il funzionamento dell’esplosivo contenuto nella valigia, chi lo porta e quando in relazione alla strage, le modalità d’incontro tra il collaborante e Soffiati, l’atteggiamento di questi rispetto all’attentato di Piazza Loggia e la sua partenza per Brescia con dell’esplosivo; rispetto ai primi due temi, questo riguarda un episodio vissuto direttamente da Digilio e non riferito da altri come per le cene di Rovigo e Colognola, quindi occorre essere più intransigenti anche perché costituisce il nucleo centrale della vicenda.
4)Si pone l’attenzione anche sull’intercettazione Rao-Battiston del 26/09/95, che secondo la Pubblica Accusa da riscontro delle dichiarazioni di Digilio, mentre l’importanza attribuita dalla Corte è più ridimensionata: non solo Rao parla di notizie “trapelate” e quindi apprese indirettamente, che tuttavia non confermerà né approfondirà in successivi interrogatori, ma lo stesso Battiston, sebbene dia un resoconto più ampio, riporta quella che si potrebbe definire un’ulteriore versione di Digilio sulla partenza di Soffiati per Brescia, riportata tramite terzi fuori dal procedimento.
5)Infine, il tipo di esplosivo usato nell’attentato indicato da Digilio, non corrisponde coi risultati dei periti: sia le precedenti analisi scientifiche, sia i più recenti risultati peritali relativi al materiale e al meccanismo di funzionamento, pur nella diversità di metodologia e nella distanza tecnologica, concordano nella possibilità di individuare, tra le possibilità in campo, quella a giudizio della Corte più probabile che risulta contraria a quanto sostenuto dalla Pubblica Accusa e dalle parti civili (smentendo di fatto quanto dichiarato da Digilio). Nonostante le difficoltà individuate, il principale elemento di “depistaggio” su questo punto (il lavaggio della piazza poco dopo l’attentato) risulta falso: “risulta che il lavaggio della piazza avvenisse solo dopo che erano stati raccolti i reperti e, quindi, del tutto erronea appare la indicazione di un immediato lavaggio della piazza prima ancora di qualsivoglia attività di indagine”.
I cambiamenti di versione vengono spesso giustificati da un mutamento nel ricordo oppure da “flash” improvviso.
La conclusione cui la Corte giunge è la totale inattendibilità delle dichiarazioni di Digilio. “Può, quindi, concludersi l’esame delle dichiarazioni di Digilio esprimendo un giudizio di assoluta inaffidabilità in ordine alle sue propalazioni sulla base delle quali, pertanto, nessuna ricostruzione probatoria può farsi né alcuna attribuzione di responsabilità”.
LE DICHIARAZIONI DI TRAMONTE
Esclusa dunque l’utilizzazione delle dichiarazioni di Digilio, la Corte d’Assise passa all’analisi del secondo elemento accusatorio nei confronti di Maggi, Zorzi e Rauti: il tema del narrato di Tramonte Maurizio reso in istruttoria (la cui validità, come già detto, è relativa solo alla sua credibilità) e quanto detto in dibattimento.
Si procede alla descrizione dell’evoluzione delle dichiarazioni indirette e dirette rese da Tramonte, simile a quanto fatto per Digilio. Si parte anzitutto dalla ricostruzione del suo rapporto coi carabinieri e i servizi segreti, attraverso le note informative mandate al proprio referente, il maresciallo Felli, e la testimonianza di Felli stesso circa quanto riportatogli da Tramonte. Le note prese in esame fanno riferimento al periodo che va dal maggio ’74 (poco prima della strage) all’aprile ’75, relativamente ai movimenti interni alla destra eversiva dell’ambiente ordinovista.
In secondo luogo, la Corte riporta le accuse mosse agli altri imputati in istruttoria, a partire dal 2000: dopo aver descritto il proprio legame con gli apparati dello stato e la sua partecipazione ad episodi fondamentali nella genesi della strategia che porta alla strage di Piazza Loggia, vi si ritrova anche il falso riferimento a Di Stasio quale suo principale referente tra le forze dell’ordine.
Infine, si passa al riassunto di quanto detto da Tramonte in dibattimento, con un richiamo anche alle dichiarazioni rese nel dibattimento di Piazza Fontana, elencando pure le contestazioni mossegli ripercorrendo i contenuti dei numerosi verbali prodotti dal 1993 al 2001.
Prima di giungere alla valutazione dell’attendibilità dell’imputato, la Corte cita anche le testimonianze rese da tre persone che attengono strettamente alle dichiarazioni prese in esame: Segato Renata, Gerardini Domenico e Zotto Maurizio. In particolare Gerardini e Zotto danno riscontro della possibilità che Tramonte facesse a pieno titolo parte del gruppo eversivo, confermando più il ruolo fortemente attivo che questi si era attribuito nel corso dell’istruttoria piuttosto che il ridimensionamento del proprio agire dichiarato in dibattimento.
Nel procedere alla valutazione del narrato di Tramonte occorre rilevare che negli atti sono presenti diversi tipi di dichiarazioni aventi quindi diversa valenza:
1)Testimonianze indirette costituite da Felli, Segato, Gerardini e Zotto.
2)Dichiarazioni rese in istruttoria, valide solo in rapporto alla sua credibilità, che potremmo definire “ante-ritrattazione”.
3)Dichiarazioni rese in dibattimento.
Va quindi presa in considerazione la condizione del teste/imputato sia nel periodo ante-ritrattazione, sia nel corso del dibattimento: attualmente Tramonte non soffre né di problemi economici, né si trova in condizione di tossicodipendenza; egli stesso ha però confessato di aver riferito circostanze false, soprattutto nel periodo 2000-2001, con lo scopo di ottenere i benefici derivanti dal programma di protezione, oltre che aver reso dichiarazioni sotto effetto di alcol e cocaina.
Inoltre, l’insieme delle sue dichiarazioni non può essere considerato utile: “problematico appare il giudizio di attendibilità del Tramonte allorché si considerino gli elementi della spontaneità, autonomia, precisione, completezza, coerenza e costanza della narrazione. Va, infatti, rilevato che le dichiarazioni del Tramonte utilizzabili a fini di prova non sono tra loro coerenti, apparendo quelle rese nel procedimento per la strage di Piazza Fontana in assoluto conflitto con quelle rese nel corso dell’esame nell’odierno procedimento”. Si assiste, infatti, ad un ridimensionamento del proprio ruolo all’interno dell’ambiente eversivo, pur richiamandosi al contesto descritto nelle note informative inviate a Felli, sottolineando come si trattasse di notizie riportategli da altri. A parere della Corte, appare però inverosimile questo ridimensionamento a causa del numero e dell’accuratezza di particolari forniti; quindi, si conclude, o ha partecipato direttamente agli episodi di cui parla, oppure ha appreso le notizie da persone che vi hanno preso parte, confermando in ogni caso la propria vicinanza al nucleo centrale del gruppo eversivo. Ridimensionamento che, infine, appare poco credibile anche in relazione a quanto testimoniato da Zotto e Gerardini, più ciò che viene riferito da Affatigato Marco, ex ordinovista di Lucca, che vengono invece ritenuti attendibili.
L’accadimento più importante di cui Tramonte nega la veridicità in dibattimento è costituito dalla sua partecipazione all’incontro in cui si sarebbe deciso di compiere l’attentato, secondo la confessione del 15/05/97, di cui tuttavia non si hanno riscontri, se non negativi.
Gli episodi di cui si parla nelle informative e che rappresentano il principale riferimento anche delle testimonianze indirette, sono essenzialmente riconducibili alla partecipazione di Tramonte a riunioni di ex ordinovisti ed esponenti dell’eversione neofascista, in particolare l’incontro di Abano del 25/05/74, aventi per scopo la ricostituzione di un’organizzazione di estrema destra, con fini golpistici; vi sono anche riferimenti alla strage di Brescia e le considerazioni fatte da personaggi dell’eversione nera con cui era in contatto, circa il significato dell’attentato e la strategia da seguire dopo Brescia e anche relativamente all’Italicus. Infine, importante risulta essere inoltre l’episodio del trasbordo, in un parcheggio vicino Brescia, della cassa dal Tir di targa tedesca alla 1500 rossa, guidata da un ragazzo mestrino.
La Corte d’Assise prende in esame anche quanto detto dall’imputato nel dibattimento del processo su Piazza Fontana, rilevando la coerenza di queste dichiarazioni con quanto riferito da Tramonte nell’istruttoria di Brescia.
“Le annotazioni negative in ordine alla attendibilità del dichiarante scaturiscono, viceversa, dalle modalità della genesi del racconto e di alcune notizie fondamentali e, soprattutto, la prova in ordine a menzogne formulate nel corso del percorso dichiarativo su punti rilevanti dello stesso racconto”.
I nodi centrali del racconto su cui Tramonte confessa in dibattimento di aver mentito oppure su cui si sono formati dei dubbi rilevanti riguardano: l’invenzione della figura di “Alberto”, individuato poi in Di Stasio, e le responsabilità dei servizi segreti; la descrizione dello svolgimento, dei partecipanti e degli scopi della riunione di Cattolica, organizzata da ex ordinovisti; la spiegazione della motivazione della strage e gli obiettivi indicati da Tramonte; il discorso relativo al potenziamento dell’ordigno utilizzato nell’attentato; il ruolo attribuito a Buzzi Ermanno; la contraddizione interna al racconto del viaggio compiuto a Brescia il 16/06/74 per parlare con Buzzi, intimorito dalla reazione dura dopo la strage; le modalità di introduzione della figura di Delfino; le menzogne attorno alla figura di “Luigi”, indicato successivamente in Felli.
Ciò che la Corte evidenzia è come il fatto che le dichiarazioni rese in dibattimento siano inattendibili, non attribuisce veridicità a quanto invece riferito in istruttoria, nonostante ne costituisca la negazione. Il giudizio generale sul narrato di Tramonte è di profonda inaffidabilità.
LA POSIZIONE DI CARLO MARIA MAGGI
Dunque nei confronti di Maggi, Zorzi e Rauti quel che resta dell’impianto accusatorio è costituito dalle dichiarazioni di Felli e dal contenuto delle note inviate da Tramonte. Resta da esaminare se tali elementi, collegati con le restanti risultanze processuali, possano costituire o meno fonte di responsabilità per gli imputati.
Nel caso di Maggi, gli episodi cui la Pubblica Accusa fa riferimento sono quelli in cui si evince il ruolo dell’imputato all’interno dell’organizzazione eversiva e la linea politica da questi indicata. A questo proposito ci si concentra su:
1.La conoscenza da parte di Tramonte, appresa tramite uno studente di Ferrara ex ordinovista, della nascita di un gruppo eversivo neofascista, di cui faceva parte Sartori Arturo.
2.La riunione di Abano del 25/05/74, in cui si prospettava la costruzione di un’organizzazione eversiva, in grado di determinare una svolta autoritaria a destra: qui Tramonte riporta anche i nomi dei vertici ancora ipotetici del gruppo, tra cui Maggi, Romani e Rauti.
3.L’incontro a Roma tra Romani e Rauti, il 29 o 30 giugno 1974, per capire se Rauti avrebbe o meno aderito alla nuova organizzazione.
4.Seguono poi le note relative ai commenti fatti da Maggi circa la strage di Brescia e la volontà di stendere un comunicato illustrante la linea dell’organizzazione eversiva e la minaccia di compiere nuovi attentati dinamitardi nel breve periodo, per aggravare le conseguenze dell’attentato di Piazza Loggia; vengono individuati gli ipotetici esecutori delle prossime azioni terroristiche in Sartori e due ragazzi di Mestre.
5.L’episodio del trasbordo della cassa dal Tir di targa tedesca alla 1500 rossa, guidata dal mestrino, descritto quale uomo legato a Maggi.
6.Infine, emerge l’esistenza di un rapporto tra Maggi e Melioli (dal cui gruppo è arrivata la rivendicazione della strage), pur appartenendo ad anime e organizzazioni diverse dell’eversione nera, e la volontà da parte di Maggi di inglobare nel proprio gruppo i militanti di Anno Zero.
Gli appunti risultano di particolare importanza soprattutto alla luce dell’ammissione di Maggi di aver partecipato alla riunione di Abano e di aver effettivamente espresso quanto attribuitogli da Tramonte circa il fatto che la strage di Brescia non avrebbe dovuto restare un fatto isolato, ma parte integrante di una strategia terroristica.
Tuttavia, la Corte d’Assise non ha trovato riscontri che questi elementi costituiscano una prova del coinvolgimento di Maggi e della sua organizzazione nella strage di Brescia. Infatti, si evidenzia anzitutto come la struttura descritta da Tramonte nelle note e su cui si è sentito Felli come teste, sia un gruppo non ancora operante e in fase di formazione; anche la nota relativa all’incontro a fine giugno tra Romani e Rauti a Roma sembra confermare che l’organizzazione è in fieri. “Già questi primi elementi pongono seri dubbi sulla possibilità che una struttura ancora in fieri, della quale non erano ancora delineati i vertici, potesse, di lì a tre giorni, far esplodere un ordigno in Piazza Loggia”.
Altra confutazione dell’Accusa viene dall’interpretazione diversa, più aderente alla realtà a parere della Corte, data alla considerazione di Maggi in ordine alla strage di Piazza Loggia: “l’Accusa ha voluto vedere nell’affermazione del Maggi “Brescia non deve rimanere un fatto isolato”, in difetto di indicazioni negli appunti che ricollegassero prima dell’attentato il gruppo di Abano alla strage, la rivendicazione della paternità della strage di Brescia”. Invece, secondo la Corte, nessun riferimento viene fatto alla volontà di rivendicare l’attentato, né vi sono riscontri all’ipotesi che gli ex ordinovisti del gruppo di Maggi, né Maggi stesso, siano coinvolti nella preparazione ed esecuzione della strage.
Ulteriore importante elemento è costituito dal tipo di relazione esistente tra Maggi e Melioli, al cui riguardo vi sono numerose testimonianze che aiutano a comprenderne i caratteri: Battiston, che frequentava spesso casa Maggi, dice di non aver mai visto nell’ambiente Melioli; Napoli Gianluigi riporta alcune confessioni ricevute da Melioli in ordine alle stragi che vanno da Piazza Fontana all’Italicus, passando per Brescia (rilevando come gli organizzatori fossero sempre gli stessi e descrivendo la compartimentazione del gruppo eversivo), escludendo però che vi fossero rapporti politici tra questi e l’imputato; Siciliano evidenzia una relazione abbastanza stretta tra i due, almeno fino alla sua partenza dall’Italia verso la fine del ’73; Ubertone Marina, moglie di Melioli, parla di una probabile conoscenza tra il marito e Maggi, sempre superficiale; Falica Luigi, coordinatore settentrionale di Ordine Nuovo tra il ’73 e il maggio ’74 (quando fu arrestato), non sa dire se vi fossero o meno rapporti tra i due; infine, Arrigo Merlo, dirigente ordinovista padovano, conferma indirettamente la distanza politica tra Maggi e Melioli.
Quindi, anche ammettendo, come sostiene l’Accusa, che Melioli fosse tra gli organizzatori della strage, appare difficile provare l’esistenza di un legame forte tra questi e l’imputato. “La semplice attribuzione al Maggi, quindi, della paternità della frase, peraltro ammessa dallo stesso imputato, non appare interpretabile univocamente come rivendicazione della paternità della strage. Per attribuire una qualche responsabilità al Maggi occorre dimostrare, se non si arriva ad accertare che sia stato il gruppo di Abano a porla in essere e, come sin qui visto, non vi sono elementi per farlo, che egli fosse a conoscenza, prima della realizzazione dell’attentato, che un altro gruppo aveva in proposito di realizzarlo e che egli abbia fornito un qualche contributo, sia pure meramente morale, a tale realizzazione”. La frase resta dunque di carattere ambiguo e non permette di pervenire ad un’interpretazione specifica.
Occorre sottolineare che il sostenere, da parte di Maggi, tesi eversive e propositi stragisti, non costituisce secondo la Corte prova che egli abbia concorso nella realizzazione della strage.
Inoltre, anche l’ipotesi che l’attività svolta dal ragazzo mestrino che ritira la cassa dal Tir con targa tedesca sia ricollegabile alla strage, appare non condivisibile: se infatti il gruppo di Maggi trafficava in armi e si riforniva di esplosivi, questo elemento denota solo la pericolosità del gruppo e nulla prova in riferimento alla strage di Piazza Loggia.
Presi dunque singolarmente gli elementi dell’impianto accusatorio risultano o nulli o ambigui. Nell’esame dell’insieme, invece, emergono le caratteristiche dell’ambiente in cui Maggi si muoveva, il suo ruolo, il profilo ideologico e i propositi eversivi, dando un profilo generico abbastanza comune tra gli estremisti di destra; ma non si può provare la sua partecipazione all’organizzazione della strage. Persino ammettendo l’aderenza alla medesima organizzazione di Melioli (che secondo l’Accusa ha preparato e realizzato l’attentato), ciò non rende colpevole l’imputato finché non si sia provato il concorso e il supporto concreto. “Non tutti gli aderenti ad una organizzazione, specialmente se si tratta di organizzazione suddivisa in gruppi fra loro impermeabili, rispondono dei reati commessi da altri, dei quali non siano consapevoli”.
In ogni caso, la Corte d’Assise conclude che il gruppo di Maggi era in fieri e quindi non ancora organizzato almeno nei giorni immediatamente precedenti la strage, non risultando allora in grado di portare di realizzare una simile azione; non è provato che Melioli avesse rapporti con le realtà neofasciste di Abano e Venezia (cui apparteneva Maggi), mentre emerge la distanza tra Melioli e l’imputato.
Si può dedurre l’assenza di prove che Maggi abbia compiuto il reato di cui è accusato e viene dunque assolto per non aver commesso il fatto, ritirando anche i provvedimenti di giudizio cautelare.
LA POSIZIONE DI DELFO ZORZI
Nell’esame della posizione di Zorzi si riverberano le considerazioni fatte in ordine a Maggi.
Risultano dunque inutilizzabili le dichiarazioni rese da Digilio, per i motivi precedentemente esposti; nulle, a causa dell’opposizione alla loro acquisizione e del giudizio di inattendibilità dato dalla Corte d’Assise, sono considerate anche le dichiarazioni di Tramonte, sia ante-ritrattazione sia dibattimentali. Inoltre, come per Maggi, tutti gli elementi tesi a dimostrare l’adesione di Zorzi all’eversione neofascista compongono un profilo generico comune agli estremisti di destra, non comportando alcuna prova concreta.
L’unico elemento di novità rispetto a Maggi è costituito dalla provata corresponsione a Siciliano, da parte dell’imputato, di cospicue somme di denaro al fine di farlo tacere su alcuni temi ricorrenti nei processi che coinvolgevano Zorzi. Tuttavia, questo costituisce un comportamento ambiguo che, di conseguenza, unito a quanto dichiarato da Siciliano circa il fatto che nulla sapesse riferire riguardo la strage di Brescia, essendo stato estromesso dal gruppo mestrino già dal ‘73 (tranne la frase attribuita a Maggi, risalente agli anni 1982-’83, in cui questi affermava che gli autori di Piazza Fontana e Piazza Loggia erano gli stessi), non può di per sé costituire prova della colpevolezza dell’imputato. Viene quindi assolto per non aver commesso il fatto e decade la misura di custodia cautelare.
LA POSIZIONE DI GIUSEPPE UMBERTO RAUTI
Anche nell’analisi della posizione di Rauti si ripetono le considerazioni già fatte per Maggi e Zorzi: inutilizzabilità delle dichiarazioni di Digilio e Tramonte; inutilità della descrizione del profilo ideologico e del ruolo svolto dall’imputato nell’ambiente eversivo neofascista, in quanto costituente carattere generico comune tra gli estremisti di destra, senza provare alcun coinvolgimento relativamente alla strage; nè rivestono importanza ai fini del processo i suoi contatti con l’Aginter Press.
Nel momento in cui dubitativa è la posizione di Maggi questa si riverbera su Rauti. Gli unici elementi nelle note di Tramonte e negli appunti di Felli sono il riferimento a lui nell’incontro del 25/05/74 ad Abano e la nota relativa all’incontro Rauti-Romani a Roma, il 29 o 30 giugno ’74.
Si può quindi procedere all’assoluzione dell’imputato dal reato ascrittogli, per non aver commesso il fatto.
LA POSIZIONE DI MAURIZIO TRAMONTE
La Pubblica Accusa ha sostenuto il coinvolgimento di Tramonte nella preparazione dell’attentato di Piazza Loggia a partire soprattutto dalla confessione del 15/05/97, in cui l’imputato ammetteva di aver partecipato alle riunioni organizzative la strage, e dal narrato autoaccusatorio che ne è seguito.
La regola di utilizzabilità della confessione (come della ritrattazione) si basa sulla validità attribuita o meno dal giudice: come già visto, Tramonte si è ritenuto non attendibile sia riguardo le dichiarazioni ante-ritrattazione (istruttoria Brescia e dibattimento Piazza Fontana), sia in quelle dibattimentali.
In ogni caso, non si può attribuire a Tramonte il ruolo di compartecipe del gruppo organizzatore, in quanto non si hanno prove certe che il gruppo sotto accusa abbia realizzato la strage. “Non può attribuirsi al Tramonte il ruolo di compartecipe del gruppo che ha deciso la strage di Brescia allorché tutte le altre risultanze ci dicono che non vi è prova che quel gruppo ha realizzato la strage ed, anzi, vi sono elementi di segno contrario”.
L’imputato viene quindi mandato assolto per non aver commesso il fatto, in ordine all’accusa di aver concorso nella progettazione e realizzazione della strage, mentre viene assolto per intervenuta prescrizione riguardo il reato di calunnia verso Di Stasio.
LA POSIZIONE DI FRANCESCO DELFINO
Nel caso di Delfino, venuti meno gli elementi accusatori fondati sul narrato di Tramonte, l’ipotesi di responsabilità si basa sul suo collegamento con Maifredi Giovanni e, principalmente, sulle dichiarazioni accusatorie della compagna di questi, Tonoli Clara.
L’Accusa muove le sue considerazioni a partire da alcune anomalie emerse durante il processo sul Mar di Fumagalli Carlo: in particolare, il rapporto Delfino-Maifredi non sembra essere quello stabilito tra un informatore delle forze dell’ordine e il suo contatto, ma paritario tra membri della stessa organizzazione.
Secondo la versione fornita da Maifredi, il primo incontro con Delfino, allora capitano dei carabinieri, sarebbe avvenuto tra la fine del ’73 e l’inizio del ’74, con lo scopo di informare l’ufficiale dell’attività del gruppo di estrema destra cui aderiva. L’incontro sarebbe avvenuto presso la fabbrica Idra, dove Maifredi lavorava, per il tramite di Bonardi Giovanni (che confermerà in udienza la circostanza). Maifredi aggiunge che non ricorda di verbalizzazioni ufficiali degli incontri con Delfino, i quali restano sempre verbali e ufficiosi (nonostante l’esistenza di un primo verbale datato dicembre ’73).
La Pubblica Accusa rileva come le dichiarazioni di Maifredi siano supportate da quanto riferito dalla compagna, Tonoli. La Corte procede allora alla descrizione del narrato della Tonoli, anche attraverso stralci delle udienze e degli interrogatori. Si ritrovano quattro principali passaggi: le dichiarazioni rese nel 1977, durante il processo sul Mar; ciò che viene riferito davanti al giudice Arcai e all’avvocato Pinna il 29/10/77; l’interrogatorio reso alla procura di Brescia dall’11 giugno al 2 luglio 1994; infine, la telefonata notturna tra la Tonoli e il capitano Giraudo del 5-6/12/94.
Le considerazioni fatte dalla Corte riguardo il narrato complessivo della teste partono dalla constatazione che gli elementi più compromettenti vengono appresi dalla Tonoli non direttamente, ma da terzi che nutrivano forti risentimenti nei confronti dell’imputato (in particolare, Fumagalli, Tartaglia Ezio e il giudice Arcai). Si presentano dunque dei problemi interpretativi relativamente a:
1.La cena che sarebbe avvenuta la sera prima della strage in cui, secondo Tartaglia, erano presenti oltre a Maifredi anche Sorsoli e Delfino; quest’ultimo avrebbe avvisato Maifredi di non uscire di casa l’indomani, come avvertimento indiretto sulla strage. E’ dimostrato però che Delfino era partito per la Sardegna la mattina del 27. Abbiamo inoltre le smentite di Sorsoli e dell’avvocato Tedeschi, presente secondo Tartaglia nel momento in cui la Tonoli avrebbe riferito l’episodio a Tartaglia durante la pausa di un’udienza del processo Mar. Il racconto appare quindi inverosimile.
2.La presunta raccomandazione di Maifredi alla compagna di non uscire di casa, fatta la mattina della strage, ma poi smentita dalla Tonoli stessa.
3.L’atteggiamento turbato di Maifredi, quando torna a casa la mattina dell’attentato: comportamento confermato più volte, ma secondo la Corte originato dall’ostilità nei suoi confronti da parte degli altri lavoratori dell’Idra.
4.Il presunto intervento dei carabinieri in casa Maifredi a fini di protezione, negato da più testimoni, tra cui Maifredi stesso; la famiglia si era allontanata da Brescia dopo la strage, ma non vi è alcuna prova dell’intervento dell’Arma.
5.La presenza di ordigni preparati o procurati da Maifredi in casa sua, viene da più fonti: Tartaglia accusa apertamente Maifredi di aver preparato l’esplosivo utilizzato in Piazza Loggia, anche se poi confesserà di aver mentito; la Tonoli fa riferimento alla presenza di ordigni in casa sua, ma in circostanze che appaiono diverse dalla preparazione dell’attentato e nega risolutamente la presenza di ordigni nei giorni immediatamente precedenti la strage.. Infine, non condivisibile appare il far coincidere l’esplosivo di cui parla Digilio con quello sommariamente descritto dalla Tonoli in una condizione alterata e di suggestione. Sul punto, la teste risulta inattendibile.
6.I discorsi di Maifredi dopo la strage relativi all’inaspettata potenza dell’ordigno (questi fatti anche da Delfino), al fatto che i mandanti fossero degli industriali bresciani, alla spaccatura interna all’organizzazione eversiva dopo la strage. La Tonoli non appare però lineare e coerente; caratteri di illogicità risultano, secondo la Corte, nella descrizione sugli obiettivi dell’attentato: “se i mandanti della strage sono degli industriali che si propongono di colpire il sindacato del tutto illogico è che la bomba venga indirizzata sui carabinieri […]stride con la logica la circostanza che il Maifredi, che collaborava con i carabinieri e con Delfino e che era, secondo la Tonoli, protetto dall’arma che immediatamente era intervenuta per salvaguardare il suo nucleo familiare, dovesse colpire proprio coloro che lo proteggevano”. Risulta quindi elemento non univoco e soggetto ad interpretazione negativa contro Maifredi e Delfino da parte della Tonoli: non può costituire prova di coinvolgimento.
7.Infine, i soldi dati a Maifredi da Delfino per rifornire la rete eversiva: in assenza delle dichiarazioni non lineari della Tonoli, nemmeno quelle di Fumagalli al riguardo sono utilizzabili a causa delle numerose versioni fornite che rendono non credibile il narrato. A parte la veridicità o meno dell’episodio, non emerge comunque nessun collegamento con Piazza Loggia.
“Conclusivamente, del narrato della Tonoli si rinvengono elementi sicuramente erronei, altri sicuramente inattendibili, altri ancora ambigui e non univoci. Ne consegue un giudizio di sostanziale inaffidabilità nelle dichiarazioni (anche a voler ipotizzare un narrato unitario e non frammentario e contraddittorio come abbiamo visto) da essa rese”.
Venuto meno il coinvolgimento di Maifredi con la strage, anche tutte le considerazioni in ordine alla stranezza del rapporto tra questi e Delfino, tutte le anomalie emerse nel corso del processo Mar, perdono rilevanza e utilità ai fini del processo. Inoltre, anche ammettendo la coincidenza di Delfino con la figura del “capitano Palinuro” (ufficiale dei carabinieri in contatto con servizi segreti e coinvolto nelle attività eversive dell’estrema destra) questo non è prova di colpevolezza per l’imputato, dal momento che non risulta il coinvolgimento di Palinuro con l’attentato.
La Corte conclude che qualora contatti tra Delfino e il Mar (e quindi l’eversione nera) vi siano stati, questi erano unicamente finalizzati allo smantellamento dell’organizzazione terroristica.
IL RAPPORTO DELFINO-BUZZI
L’ulteriore ipotesi accusatoria tende a dimostrare la volontaria opera di depistaggio condotta da Delfino durante il primo processo su Piazza Loggia (facendo pressioni sugli imputati affinché dichiarassero determinate cose), ricostruendo il rapporto che l’imputato aveva con Buzzi.
Sicuramente Buzzi era un informatore dei carabinieri e come tale probabilmente aveva contatti con Delfino, in particolare relativamente al recupero di quadri rubati. Attraverso l’illustrazione delle dichiarazione di numerosi testi e di altri imputati, rilasciate in sedi diverse, la Corte sostiene che non emergano elementi tesi a dimostrare l’esistenza di un accordo tra Delfino e Buzzi durante la prima inchiesta sulla strage, per spingere Buzzi ad autoaccusarsi della realizzazione dell’attentato promettendogli l’assoluzione in appello.
“Concludendo, non vi sono prove che fra il Buzzi ed il Delfino vi fosse un accordo nel senso ipotizzato dall’accusa; anzi le carte processuali sembrano mostrare il contrario evidenziando un Delfino teso ad accusare Buzzi anche esercitando pressioni sui suoi coimputati”. Per dimostrare che queste pressioni fossero finalizzate a indirizzare in un certo senso le indagini occorrerebbe provare che Delfino fosse a conoscenza del progetto stragista prima che venisse realizzato, cosa che invece non emerge.
Bisognerebbe inoltre accettare l’ipotesi, non supportata da riscontri, che l’ambiente ordinovista cui Buzzi faceva riferimento fosse coinvolto nella pianificazione ed esecuzione dell’attentato; invece “non è emersa alcuna prova certa che l’attentato sia ricollegabile ad Ordine Nuovo (genericamente inteso) e, quindi, ricollegare il Buzzi a tale gruppo non lo fa portatore di alcuna conoscenza in ordine alla strage di Piazza Loggia”.
L’imputato viene quindi assolto per non aver commesso il fatto, essendo gli elementi a suo carico ambigui e non univoci.
A cura del Laboratorio Lapsus
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