Articoli fondamentali di diritto, con cui i contadini ed i servi reclamano contro le proprie autorità ecclesiastiche e mondane

Già dall’inizio del 16° secolo i contadini si erano riuniti sotto il simbolo della lega dello scarpone. Lo scarpone con legacci era il calzare dell’uomo comune., mentre i cavalieri e i ricchi borghesi delle città indossavano scarpe con fibie. Il giuramento alla lega dello scarpone significava fedeltà alla causa dei contadini.
I Dodici Articoli
Redatti tra il febbraio e marzo del 1525 dal pellicciaio di Memmingen Sebastian Lotzer con l’aiuto del predicatore locale Schappeler furono ad un tempo documento di protesta, programma di riforme e un manifesto politico. Il titolo originale era: Articoli fondamentali di diritto, con cui i contadini ed i servi reclamano contro le proprie autorità ecclesiastiche e mondane. Raccolsero circa trecento liste di doglianze sporte alla Lega Sveva. Ebbero una grande diffusione, nel volgere di due mesi furono stampati in venti edizioni. Nel 1526 furono oggetto di discussione alla dieta di Spira, intenta a prevenire future insurrezioni contadine.
Articolo Primo
Primo, umilmente noi chiediamo - secondo la volontà e l'intendimento di noi tutti - che in futuro tutta la comunità goda dell'autorità piena di eleggersi e scegliersi il pastore; e che nostro sia anche il potere di deporlo qualora egli dovesse dimostrarsi indegno. Lo stesso pastore eletto deve predicarci il Santo Vangelo con purezza e chiarezza, senza l'aggiunta di insegnamenti o comandamenti umani. Giacché proclamarci di continuo la vera fede ci stimola a chiedere a Dio la Sua grazia, affinché Egli possa istillare e confermare in noi quella stessa vera fede. Giacché se la grazia di Dio non viene istillata in noi, sempre rimarremo carne ed ossa, cose prive di valore. La Scrittura dice chiaramente che possiamo arrivare a Dio solo per mezzo della vera fede e che possiamo essere salvati soltanto dalla Sua misericordia. Per questo abbiamo bisogno di una simile guida e di un simile pastore; la nostra richiesta si fonda dunque sulla Scrittura.
Articolo Secondo
Secondo, sebbene la vera decima sia ingiunta nel Vecchio Testamento ma sostituita nel Nuovo, pagheremo tuttavia volentieri la vera decima sul grano, ma ciò deve essere fatto rettamente. Poiché è dovuta a Dio e da dividersi tra i Suoi servitori, essa spetta a un pastore che proclami chiaramente la Parola di Dio. Vogliamo che in futuro questa decima venga raccolta e ricevuta dal nostro sacrestano, che sarà nominato dalla comunità tutta intera. Questi ne darà al prete eletto dalla comunità intera una porzione congrua e sufficiente per il sostentamento suo e dei suoi dipendenti, secondo il giudizio della comunità tutta: Il restante sarà distribuito ai poveri bisognosi che si trovino presenti nello stesso villaggio, secondo le circostanze e il giudizio della comunità. Qualsiasi sopravanzo dovrà essere conservato nel caso che diventi necessario andare in guerra per la difesa del paese; vi si dovrà contribuire prelevando da questa eccedenza affinché nessuna tassa debba essere imposta sul povero. Nel caso che uno o più villaggi abbiano alienato le decime perché spinti a ciò dal bisogno, colui che può dimostrarne l'acquisto dall'intero villaggio non dovrà subire perdite. Giungeremo infatti con lui a un giusto accordo secondo le circostanze per riscattare la decima in rate convenevoli lungo un certo periodo. Nel caso che qualcuno abbia acquistato la decima non dal villaggio, ma dai suoi antenati che se ne erano appropriati, non vogliamo, non dobbiamo, né siamo più a lungo obbligati a versargliela, bensì unicamente, come detto sopra, a mantenere con la decima il nostro pastore eletto e raccogliere quindi il rimanente, oppure, come dice la Sacra Scrittura, distribuirlo ai bisognosi, siano essi chierici o laici. La piccola decima non la pagheremo affatto, poiché il Signore Iddio ha creato il bestiame affinché sia liberamente usato dall'uomo, e la consideriamo pertanto una decima impropria, inventata dagli uomini, che non verseremo più.
Articolo Terzo
Terzo, è stato uso finora dei signori considerarci loro servi. Ciò è esecrabile, visto che Cristo versando il Suo prezioso sangue ci ha redenti e riscattati tutti, dal pecoraio fino al rango più elevato, nessuno escluso. Pertanto è dimostrato nelle Scritture che siamo liberi e desideriamo essere liberi. Non che desideriamo essere completamente liberi, né avere alcuna autorità, poiché non è questo che Dio ci insegna. Dobbiamo vivere secondo i comandamenti, non secondo la libera licenza della carne; ma dobbiamo amare Dio, riconoscere in Lui il nostro Signore nel prossimo, e fare tutto ciò (come volentieri faremmo) che Dio ci ha comandato nell'Ultima Cena. Dunque dobbiamo vivere secondo il Suo comandamento; e questo comandamento non ci indica né ci insegna a disobbedire all'autorità, ma anzi a prostrarci davanti a tutti, e non solo a coloro che comandano. Noi quindi obbediamo di buon grado ai nostri governanti prescelti e designati (a noi designati da Dio) in ogni questione giusta e cristiana. E non dubitiamo che voi, da veri e genuini cristiani, sarete lieti di liberarci dalla servitù, oppure dimostrarci sul Vangelo che siamo servi.
Articolo Quarto
Quarto, è stato uso finora che a nessun povero fosse permesso di catturare selvaggina, volatili o pesci in acque correnti, il che ci appare assai ingiusto e contrario al buon vicinato, e per di più egoista e contrario alla Parola di Dio. Vi sono luoghi dove i signori conservano la selvaggina con nostro enorme danno e patimento. Ci tocca sopportare che bestie dissennate divorino sfrenatamente e senza ragione i nostri raccolti (fatti crescere da Dio perché gli uomini se ne servano); sarebbe empio e contro ogni norma di buon vicinato tacere questo abuso. Quando infatti Dio nostro Signore creò l'uomo gli concesse il dominio su tutti gli animali, sugli uccelli, dell'aria e i pesci delle acque. Noi dunque chiediamo che se qualcuno ha delle acque egli debba provare con documenti adeguati che quell'acqua gli sia stata volontariamente venduta. Nel qual caso non richiediamo che gli venga tolta con la forza; in nome dell'amore fraterno si dovrà anzi dare prova di cristiana comprensione in questa faccenda. Ma chi non sia in grado di produrre prove conformi dovrà cedere debitamente le acque alla comunità.
Articolo Quinto
Quinto, abbiamo una rimostranza riguardo al taglio della legna, poiché i nostri signori si sono appropriati dei boschi, e quando il povero ha bisogno di legna deve pagarla un prezzo doppio. A nostro avviso i boschi tenuti dai signori, sia ecclesiastici che secolari, senza che questi ne abbiano fatto acquisto devono ritornare all'intera comunità. La comunità dovrebbe essere libera di consentire a tutti, ordinatamente, di usare gratuitamente quanto necessario per il fuoco domestico e di prendere altresì gratuitamente il legname da costruzione quando è necessario, pur dovendosene informare l'ufficiale eletto all'uopo dalla comunità. Qualora non vi siano altri boschi fuorché quelli debitamente comperati, si dovrà raggiungere con il proprietario un accordo fraterno e cristiano; ma se la proprietà era stata venduta in seguito ad un esproprio arbitrario verrà raggiunto un accordo secondo le circostanze del caso e i precetti dell'amore fraterno e della Sacra Scrittura.
Articolo Sesto
Sesto è il nostro oneroso gravame di servizi in lavoro, che quotidianamente si accrescono in quantità e varietà. Chiediamo che si compia una giusta inchiesta e che così aspri gravami non ci vengano imposti; che il nostro caso sia benignamente preso in considerazione sulla base dei servizi forniti dai nostri antenati, ma anche secondo il tenore della Parola di Dio.
Articolo Settimo
Settimo, non consentiremo in futuro ad alcun signore di opprimerci oltre. Ognuno invece condurrà il proprio podere secondo le condizioni proprie alle quali gli è stato affidato, cioè secondo l'accordo tra il signore e il contadino. Il signore non potrà imporgli altro, né sotto forma di servizi né sotto forma di tributi non compensati, affinché il contadino possa usare e godere in pace e libero da gravami quanto è in suo possesso. Se però il signore richiederà dei servizi, il contadino dovrà servire di buon grado il suo signore prima di ogni altro, ma in tempi e giorni non svantaggiosi per il contadino, e dietro ricompensa confacente.
Articolo Ottavo
Ottavo, molti di noi che conducono un podere sono gravati dal fatto di non riuscire a pagare i canoni, motivo per cui molti contadini perdono la terra e vengono rovinati. I signori devono fare ispezionare i poderi da uomini degni di fede per stabilire un canone equo, affinché il contadino non debba lavorare in cambio di niente; giacché ogni lavoratore è degno di essere retribuito.
Articolo Nono
Nono, siamo gravati nelle questioni di giurisdizione criminale, per le quali vengono fatte in continuazione nuove leggi. I castighi non ci vengono comminati in merito ai fatti, ma talora in grave malafede e talaltra con grande parzialità. A nostro avviso dovremmo essere puniti in base alle antiche leggi scritte e secondo le circostanze, non faziosamente.
Articolo Decimo
Decimo, siamo afflitti per il fatto che alcuni si sono impadroniti di prati o campi arabili che un tempo appartenevano alla comunità. Noi li restituiremo alla proprietà comunale, salvo che siano stati debitamente acquistati. Se invece l'acquisto è avvenuto impropriamente, si dovrà raggiungere tra i contraenti un accordo amichevole e fraterno sulla base dei dati di fatto.
Articolo Undecimo
Undicesimo, vogliamo abolite completamente le tasse di successione per causa di morte. Non permetteremo che vedove ed orfani siano così vergognosamente spogliati e derubati dei loro averi, contro Dio e contro l'onore, come è avvenuto in molte località e in vario modo. Ci hanno estorto e strappato quegli stessi beni che spetterebbe loro custodire e proteggere; e se avessero un minimo appiglio legale ci toglierebbero ogni cosa. Dio non lo tollera più oltre; tutto ciò sarà abolito. D'ora in avanti nessuno sarà più obbligato a pagare alcunché, in nessuna misura.
Conclusione
Dodicesimo, è nostra conclusione e risoluzione finale che, qualora uno o più dei soprascritti articoli non risultasse in accordo con la Parola di Dio (cosa che non crediamo), dovrà esserci dimostrato sulla Parola di Dio che essi non sono ammissibili e noi li abbandoneremo quando ciò sarà chiarito in base alla Scrittura. Se ora dovessero venirci concessi alcuni articoli che siano in seguito trovati ingiusti, essi da quel momento saranno considerati nulli e invalidi, privi di valore. Parimenti, se altri articoli si troveranno nelle Scritture che onestamente parlano di atti contrari a Dio e gravosi per i nostri simili, ci riserviamo di aggiungerli alle nostre risoluzioni. Ci eserciteremo e ci metteremo alla prova in tutta la dottrina cristiana, e pregheremo a tal fine il Signore Iddio; giacché Lui solo, e nessun altro, può concedercela. La pace di Cristo sia con noi tutti

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