TRATTATO e CONCORDATO
FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA
11 FEBBRAIO 1929



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A questo "Trattato Politico" seguì una "Convenzione finanziaria" (che abbiamo già accennato nelle pagine precedenti (intera cronistoria); un "Concordato" che regolava i vicendevoli rapporti tra Chiesa e Stato in Italia e definiva le rispettive competenze nelle materie miste; un documento geografico con una mappa del territorio (44 ettari di superficie in Roma e a Castel Gandolfo) che andava a costituire lo Stato della Città del Vaticano, neutrale e inviolabile.


SEGUIRONO

L. 27/5/1929 n° 810 Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e I'Italia, l'11 febbraio 1929.
[Pubblicata nel Suppl. ord. Gazz. Uff. 5 giugno 1929, n. 130].

L. 27/5/1929 n° 847 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929
fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio.
[Pubblicata nella Gazz. Uff 8 giugno 1929, n. 133.

L. 27/5/1929 n° 848 Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.
[Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 giugno 1929, n. 133.

L. 25/3/1985 n° 121 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
[Pubblicata nel Suppl. ord. Gazz. Uff. 10 aprile 1985, n. 85].

L. 20/5/1985 n° 206 Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, dei 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede.
[Pubblicata nel Suppl. ord. Gazz. Uff. 27 maggio 1985, n. 123].

L. 20/5/1985 n° 222 Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastíci in Italia
e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
[Pubblicata nel Suppl. ord. Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129].

Il Concordato:
testo

Legge 27 maggio 1929, n. 810:
Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato,
sottoscritti in Roma, tra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929

1 - Piena ed intera esecuzione é data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929.

2 - Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilità. Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti dall’esecuzione del piano stesso.

La indennità dovuta agli esproprianti sarà determinata in base a stima redatta dai competenti uffici tecnici dell’amministrazione dei lavori pubblici ed approvata dal Ministro. In caso di mancata accettazione della stima da parte dei proprietari, la indennità sarà fissata inappellabilmente da un collegio di tre membri, dei quali uno sarà nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno dall’interessato e il terzo dal primo presidente della Corte di appello di Roma.
Qualora l’interessato, dopo aver negata l’accettazione della indennità, ometta di designare il suo rappresentante entro un mese dalla avvenuta opposizione alla stima, questa s’intenderà definitivamente accettata.

3 - Con regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze, saranno adottati i provvedimenti finanziari occorrenti per l’esecuzione del Trattato e del Concordato, e saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.

4 - La presente legge entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato, del Concordato.

Roma 27 maggio 1929

CONCORDATO
TRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA

In nome della Santissima Trinita
Premesso:

Che fin dall’inizio delle trattative tra la Santa Sede e l’Italia per risolvere la «questione romana» la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per necessario complemento, da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia; che é stato conchiuso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della «questione romana»; Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, hanno risoluto di fare un Concordato, ed all’uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziari, delegati per la stipulazione del Trattato, cioé per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1 - L’Italia, ai sensi dell’articolo 1 del TRATTATO, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità.
In considerazione del carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere.

Art. 2 - La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi, col clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano. Parimenti, per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale, i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli.
Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell’interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell’ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali. Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la Santa Sede possono essere fatte in qualunque lingua, quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana o latina; ma, accanto al testo italiano, l’autorita ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre lingue.
Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette nell’interno ed all’ingresso delle chiese nonché negli edifici di loro proprietà.

Art. 3 - Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare, di anno in anno, fino al ventesimo-sesto anno di età, l’adempimento degli obblighi del servizio militare. I chierici ordinati in sacris ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tale caso, i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato, ma é loro conservato l’abito ecclesiastico, affinché esercitino fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell’Ordinario militare ai sensi dell’art. 14. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari.
Tuttavia anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime.
Si considerano tali gli ordinari, i parroci, i vice parroci o coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto.

Art. 4 - Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall’ufficio di giurato.

Art. 5 -Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla-osta dell’ordinario diocesano. La revoca del nulla-osta priva l’ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l’impiego o l’ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico.

Art. 6 - Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato.

Art. 7 - Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità e dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero.

Art. 8 - Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto. il Procuratore del Re deve informare immediatamente l’ordinario della diocesi, nel cui territorio egli esercita giurisdizione; e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria o, ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello. In caso di arresto, l’ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico. Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena é scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l’ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.

Art. 9 - Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni. Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio aperto al culto, l’autorità che procede all’occupazione deve prendere previamente accordi con l’ordinario a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi l’autorità procedente deve informare immediatamente il medesimo. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica.

Art. 10 - Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifici aperti al culto, se non previo accordo colla componente autorità ecclesiastica.

Art. 11 - Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti:
* tutte le domeniche;
* il primo giorno dell’anno;

* il giorno dell’epifania (6 gennaio);

* il giorno della festa di San Giuseppe (19 marzo);
* il giorno dell’Ascensione;

* il giorno del Corpus domini;
* il giorno della festa di SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno);
* il giorno dell’Assunzione della B.V. Maria (15 agosto);
* il giorno di Ognissanti (l° novembre);
* il giorno della festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre);
* il giorno di Natale (25 dicembre).

Art. 12 - Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese in cui officia un Capitolo, il celebrante la Messa Conventuale canterà, secondo le norme della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità del Re d’Italia e dello Stato italiano.

Art. 13 - Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell’assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi di legge. La designazione degli ecclesiastici, cui é commessa l’alta direzione del servizio di assistenza spirituale (ordinario militare, vicario ed ispettori), é fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano. Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione, ne darà comunicazione alla Santa Sede, la quale procederà ad altra designazione. L’ordinario militare sarà rivestito della dignità arcivescovile. La nomina dei cappellani militari é fatta dalla competente autorità dello Stato italiano su designazione dell’ordinario militare.

Art. 14 - Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegî e delle esenzioni consentite dal diritto canonico. I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell’ordinario militare, assistito dalla propria Curia. L’ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso maschile e femminile, addetto agli ospedali militari.

Art. 15 - L’arcivescovo ordinario militare é proposto al Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma, costituendo con esso il clero, cui é affidato il servizio religioso di detta Basilica. Tale clero è autorizzato a provvedere a tutte le funzioni religiose, anche fuori di Roma, che in conformità alle regole canoniche siano richieste dallo Stato o dalla Reale Casa. La Santa Sede consente a conferire a tutti i canonici componenti il capitolo dal Pantheon la dignità di protonotari ad instar, durante munere. La nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal cardinale Vicario di Roma, dietro presentazione da parte di Sua maestà il Re d’Italia, previa confidenziale indicazione del presentando. La Santa Sede si riserva di trasferire ad altra chiesa la Diaconia.
(omissis ...)
(omissis ...)
Art. 18 - Dovendosi, per disposizione dell’autorità ecclesiastica, raggruppare in via provvisoria o definitiva più parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o più vice parroci, sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, lo Stato manterrà inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie.

Art. 19 - La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede. Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore cum iure successioni, la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina. Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finché non avvenga la nomina della medesima.

Art. 20 - I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente:
«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all’ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell’interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo».

Art. 21 - La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all’autorità ecclesiastica. Le nomine degli investiti dei benefici parrocchiali sono dall’autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione. In questo termine, il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, può manifestarle riservatamente all’autorità ecclesiastica, la quale, permanendo il dissenso, deferirà il caso alla Santa Sede. Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano comunicherà tali ragioni all’ordinario, che d’accordo col Governo prenderà entro tre mesi le misure appropriate. In caso di divergenza tra l’ordinario ed il Governo, la Santa Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta, i quali d’accordo con due delegati del Governo italiano prenderanno una decisione definitiva.

Art. 22 - Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani. I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana. Occorrendo, dovranno essere loro assegnati coadiutori che, oltre l’italiano, intendano e parlino anche la lingua localmente in uso, allo scopo di prestare l’assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa.

Art. 23 - Le disposizioni degli artt. 16, 17, 19, 20, 21 e 22 non riguardano Roma e le diocesi suburbicarie. Resta anche inteso che, qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto di dette diocesi, rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia alle altre istituzioni ecclesiastiche.

Art. 24 - Sono aboliti lexequatur, il regio placet, nonché ogni nomina cesarea o regia in materia di provvista di benefici od uffici ecclesiastici in tutta Italia, salve le eccezioni stabilite dall’art. 29, lettera g).

Art. 25 - Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del regio patronato sui benefici maggiori e minori. È abolita la regalia sui benefici maggiori e minori. È abolito anche il terzo pensionabile nelle Province dell’ex-regno delle due Sicilie. Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato ed alle amministrazioni dipendenti.

Art. 26 - La nomina degl’investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresenta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica, che sarà ufficialmente partecipata al Governo. L’amministrazione ed il godimento delle rendite, durante la vacanza, sono disciplinati dalle norme del diritto canonico. In caso di cattiva gestione, lo Stato italiano, presi accordi con l’autorità ecclesiastica, può procedere al sequestro delle temporalità del beneficio, devolvendone il reddito netto a favore dell’investito, o, in sua mancanza, a vantaggio del beneficio.

Art. 27 - Le basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant’Antonio in Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione di altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonché i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali. Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procederà alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche. Per gli altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrerà la libera gestione dell’autorità ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso.

Art. 28 - Per tranquillizzare le coscienze, la Santa Sede accorderà piena condonazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici. A tale scopo la Santa Sede darà agli ordinari le opportune istruzioni.

Art. 29 - Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato. Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso:

a ) --- Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l’abbiano, comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse. Salvo quanto é disposto nel precedente art. 27, i Consigli di amministrazione, dovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione, anche se composti totalmente o in maggioranza di laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto e la nomina dei componenti sarà fatta d’intesa con l’autorità ecclesiastica.

b ) --- Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. Sarà riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica delle Province religiose italiane, nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle associazioni aventi la sede principale all’estero, quando concorrano le stesse condizioni. Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case generalizie ed alle Procure delle associazioni, religiose, anche estere. Le associazioni o le case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno. Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono già in possesso, dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo.
c ) --- Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini, e dipendono dall’autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l’amministrazione.

d ) --- Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purché consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto.
e ) --- Nelle amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i Consigli di amministrazione saranno formati per metà con membri designati dall’autorità ecclesiastica. Altrettanto dicasi per i Fondi di religione delle nuove Province.
f ) --- Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l’osservanza delle leggi civili potranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano, su domanda dell’ordinario da presentarsi entro tre anni dalla entrata in vigore del presente Concordato.
g ) --- Lo Stato italiano rinunzia ai privilegî di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia (salvo per quello addetto alle chiese della Santa Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali), rientrando tutte le nomine e provviste di beneficî ed ufficî sotto le norme degli articoli precedenti. Una apposita Commissione provvederà all’assegnazione ad ogni Basilica o Chiesa palatina di una congrua dotazione con i decreti indicati per i beni dei santuari nell’art. 27.
h ) --- Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione e, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione. È abolita la tassa straordinaria del 30 per cento imposta con l’art. 18 della l. 15 agosto 1867, n. 3848; la quota di concorso di cui agli artt. 31 della l. 7 luglio 1866, n. 3036 e 20 della l. 15 agosto 1867, n. 3848; nonché la tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione di benefici ed altri enti ecclesiastici, stabilita dall’art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, rimanendo esclusa anche per l’avvenire l’istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. Non saranno applicate ai ministri del culto per l’esercizio del ministero sacerdotale l’imposta sulle professioni e la tassa di patente, istituite con il r.d. 18 novembre 1923, n. 2538, in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, né qualsiasi altro tributo del genere.
i ) --- L’uso dell’abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi, ai quali sia interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica, che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano, é vietato e punito colle stesse sanzioni e pene, colle quali é vietato e punito l’uso abusivo della divisa militare.

Art. 30 - La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili.
Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacita di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali. Lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di ciò, la gestione patrimoniale di detti beneficî, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale. Non sono soggetti all’intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, l’ammontare dei redditi che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati, risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma.

Art. 31 - L’erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall’autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico: il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili.

Art. 32 - I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili, che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato.

Art. 33 - È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e della altre parti del territorio del Regno, con l’onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione. Essa può quindi, con l’osservanza delle leggi dello Stato e con la salvezza degli eventuali diritti di terzi, procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.

Art. 34 - Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che é a base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l’atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile. Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.
I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell’atto di matrimonio. Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall’autorità giudiziaria civile.

Art. 35 - Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l’istituto dell’esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole.

Art. 36 - L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti e religiosi approvati dall’autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall’ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell’ordinario priva senz’altro l’insegnante della capacità di insegnare. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dalla autorità ecclesiastica.

Art. 37 - I dirigenti delle associazioni statali per L’educazione fisica, per L’istruzione preliminare, degli Avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile L’istruzione e l’assistenza religiosa della gioventù loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l’adempimento dei doveri religiosi. Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunanze degli alunni nei detti giorni festivi.

Art. 38 - Le nomine dei professori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del dipendente Istituto di Magistero Maria Immacolata sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che non vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista morale e religioso.

Art. 39 - Le università, i seminari maggiori e minori, sia diocesani, sia interdiocesani, sia regionali, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del regno.

Art. 40 - Le lauree in sacra teologia date dalle facoltà approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano. Saranno parimenti riconosciuti i diplomi, che si conseguono nelle scuole di paleografia, archivista e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l’archivio nella Città del Vaticano.

Art. 41 - L’Italia autorizza l’uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante registrazione del breve di nomina, da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell’interessato.

Art. 42 - L’Italia ammetterà il riconoscimento, mediante decreto reale dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire. Saranno stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non e soggetto in Italia al pagamento di tassa.

Art. 43 - Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall’Azione Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l’immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l’attuazione dei principi cattolici. La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d’Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico.

Art. 44 - Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sullinterpretazione del presente Concordato, la Santa Sede e l’Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.

Art. 45 - Il presente Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche, contemporaneamente al Trattato, stipulato fra le stesse Alte Parti, che elimina la «questione romana».
Con l’entrata in vigore del presente Concordato, cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decaduti degli ex-Stati italiani. Le leggi austriache, le leggi, i regolamenti, le ordinanze e i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti, in quanto siano in contrasto colle disposizioni del presente Concordato, si intendono abrogati con l’entrata in vigore del medesimo.

Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata subito dopo la firma del medesimo, una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti.

Roma - Città del Vaticano - 27 maggio 1929

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PERIODO ANNI 1921-1929 - Concordato - Antecedenti rapporti Chiesa-Stato (rassegna-stampa -69 pag.)
PERIODO ANNO 1929 ( 1 ) - Patti Laterano-Concordato - Dai colloqui alla firma
PERIODO ANNO 1929 ( 2 ) - Patti Laterano-Concordato - Discorso di Beviano (al Senato)
PERIODO ANNO 1929 ( 3 ) - Patti Laterano-Concordato - Discorso di Mussolini (al Senato)
PERIODO ANNO 1929 (4-5-6) - Patti L. - Mussolini alla Camera - Quasi un trattato di Storia - 35 pagine
PERIODO ANNO 1929-31 (7) - Patti L. - Contrasti - Educazione famiglia - scegliere: Stato o Chiesa?"


 

Il Concordato (ma non il Trattato letto sopra) fu rivisto, nel 1984, principalmente per rimuovere la clausola riguardante la religione di Stato della Chiesa cattolica in Italia.
La revisione portò al nuovo Concordato. Firmato a Villa Madama, a Roma, il 18 febbraio dall'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, per lo Stato italiano, e dal cardinale Agostino Casaroli, in rappresentanza della Santa Sede.
Il nuovo Concordato stabilì che il clero cattolico venisse finanziato da una frazione del gettito totale IRPEF, attraverso il meccanismo noto come otto per mille e che la nomina dei vescovi non richiedesse più l'approvazione del governo italiano.
Per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio, si stabilirono le clausole da rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall'ufficiale di stato civile e produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano oltre a porre delle limitazioni al riconoscimento in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali della Chiesa che prima avveniva in modo automatico.
Fu anche stabilito che l'ora di religione cattolica nelle scuole diventasse da obbligatoria a facoltativa.

Accordo di revisione
del Concordato Lateranense

ANNO 1984

Legge 25 marzo 1985, n. 121: Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

1 --- Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
2 --- Piena ed intera esecuzione é data all'accordo con protocollo addizionale di cui all'art. precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 13, n. 1, dell'accordo stesso.

TESTO DELL'ACCORDO

La Santa Sede e la Repubblica italiana,
tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal concilio Vaticano II;

avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del concilio ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;

considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale;

hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:

Art. 1 - La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del paese.

Art. 2 - 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza episcopale italiana, le conferenze episcopali regionali, i vescovi, il clero e i fedeli, cosí come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.

3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.

Art. 3 - 1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro stato.

2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli arcivescovi e vescovi diocesani, dei coadiutori, degli abati e prelati con giurisdizione territoriale, cosí come dei parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.

3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

Art. 4 - 1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.

2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.

3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università italiane.

4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Art. 5 - 1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.

3. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

Art. 6 - La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa tra le parti.

Art. 7 -
-- 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

-- 2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

-- 3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

-- 4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.

-- 5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.

-- 6. All'atto della firma del presente accordo, le parti istituiscono una commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.

Art. 8 - 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:

a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;

b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere piú proposta.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

-- 2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

-- 3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

Art. 9 -
-- 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

-- 2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Art. 10 -
-- 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica.

-- 2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.

-- 3. Le nomine dei docenti dell'Università cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

Art. 11 -
-- 1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

-- 2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

Art. 12 -
-- 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.
Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.
La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due parti.

-- 2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe. Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

Art. 13 -
-- 1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.

-- 2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza episcopale italiana.

Art. 14 - Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una commissione paritetica da loro nominata.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento della firma dell'accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:

1. In relazione all'art. 1: Si considera non piú in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

2. In relazione all'art. 4: a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'art. 11.

b) La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.

c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà all'art. 23, secondo comma, del trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.

3. In relazione all'art. 7:

a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l'obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.

b) La commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente accordo.

4. In relazione all'art. 8:

a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett.

b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;

2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;

3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del Codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare,

1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;

2) si considera sentenza passata in giudizio la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;

3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.

c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente accordo, in conformità alle norme dell'art. 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

5. In relazione all'art. 9:

a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana verranno determinati:

1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.

6. In relazione all'art. 10: La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 - che non innova l'art. 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 - si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo.

7. In relazione all'art. 13 n. 1: Le parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente accordo.

Il presente protocollo addizionale fa parte integrante dell'accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

N.B. I testi originali presso il sito della Conferenza Episcopale Italiana.


 



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